In relazione a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017) ed alle conseguenti Deliberazioni dell’Autorità di Regolazione Energia Reti ed Ambiente (ARERA), nei casi di ritardi rilevanti nella fatturazione di conguaglio derivanti da responsabilità della società di Vendita o della società di Distribuzione Locale, il Cliente può eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati a conguaglio relativi ai consumi più recenti di 2 anni. Per richiedere di non pagare gli importi potenzialmente prescritti, il Cliente può utilizzare il modulo ed inviarlo via posta a: ATENA Trading Srl, Corso Palestro n. 126 - 13100 Vercelli.

 E’ importante ricordare che: 

  • l’importo potenzialmente prescrivibile è solo quello derivante dal conguaglio, mentre non sono prescritti gli importi fatturati in acconto nel periodo;
  • la prescrizione ridotta può essere eccepita solo se la responsabilità del ritardo è attribuibile alla società di Vendita o alla società di Distribuzione Locale; nel caso, invece, che la responsabilità sia attribuibile al Cliente, la prescrizione ridotta non opera;
  • il Cliente è tenuto a consentire l’accesso alla società di Distribuzione Locale per effettuare la lettura periodica del contatore o a comunicare l’autolettura del medesimo in caso di contatore non accessibile ed assenza del Cliente al passaggio della società di Distribuzione Locale.