Aliquote Imposte
Le forniture di energia elettrica e di gas naturale sono soggette a due tipi di tassazione:
- L’Accisa, imposta erariale di consumo, e l’addizionale regionale all’accisa (per la sola fornitura di gas);
- L’IVA, imposta sul valore aggiunto.
La normativa in materia di accise è contenuta nel D.Lgs. n. 504 del 26/10/1995, recentemente modificato dal D.Lgs. n. 43 del 28/03/2025, con effetto dal 01/01/2026.
L’accisa si applica ai consumi di energia elettrica e gas naturale in funzione del quantità (kWh/smc).
L’IVA, disciplinata dal D.P.R n. 633 del 26/10/1972, si applica invece sull’imponibile (costo totale) della bolletta della luce e del gas, comprensiva di tutte le componenti (incluse accise e addizionali regionali all’accisa gas).
Le aliquote possono differenziarsi a seconda della tipologia di consumo, della quantità consumata e, per il gas, anche a seconda della zona geografica di ubicazione della fornitura.