Aliquote e Imposte
Luce
Alle normali tariffe di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica va aggiunta l'imposizione fiscale, che incide sulla formazione del prezzo ai Clienti finali.
Generalmente il carico fiscale comprende:
- imposte di consumo (accisa), espressa in €/kWh;
- IVA, imposta sul valore aggiunto espressa in termini percentuali.
Accisa
Forniture con uso domestico
- forniture fino a 3 kW (consumi fino a 150 kWh/mese e consumi oltre 150 kWh/mese);
- forniture con potenza impegnata oltre 3 kW;
- forniture per non residenti .
Fornitura | Accisa (a) €/kWh | Addizionale comunale* (b) €/kWh | Addizionale provinciale* (c) €/kWh |
---|---|---|---|
Consumi fino a 150 kWh/mese (1) | esente | 0 | 0 |
Consumi oltre 150 kWh/mese (2) | 0,0227 | 0 | 0 |
Forniture di residenza anagrafica; con potenza impegnata oltre 3 kW | 0,0227 | 0 | 0 |
Forniture per non residenti | 0,0227 | 0 | 0 |
(1) In caso di forniture con potenza impegnata fino a 1,5 kW: se si consuma fino a 150 kWh/mese, le imposte non vengono applicate. Se invece si consuma di più, i kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti. | |||
(2) In caso di forniture con potenza impegnata oltre 1,5 kW e fino a 3 kW: se si consuma fino a 220 kWh/mese, le imposte non vengono applicate ai primi 150 kWh. Se si consuma di più, i kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti. | |||
* Addizionali soppresse dal 01/01/2012 nelle regioni a statuto ordinario e dal 01/04/2012 nelle regioni a statuto speciale |
Forniture con usi diversi dal domestico
Fornitura | Accisa €/kWh | Addizionale comunale* €/kWh | Addizionale provinciale* €/kWh |
---|---|---|---|
0,0125** | 0 | 0 | 0 |
* Addizionali soppresse dal 01/01/2012 nelle regioni a statuto ordinario e dal 01/04/2012 nelle regioni a statuto speciale | |||
** aliquota applicata sui primi 200.000 kWh mensili. | |||
Per i consumi che nel mese eccedono tale scaglione, il carico fiscale è diversificato e in particolare:
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IVA (imposta sul valore aggiunto)
Forniture con uso domestico
Attualmente l'aliquota IVA applicata alla fornitura di energia elettrica per le abitazioni è pari al 10%.
Forniture con usi diversi dal domestico
L' Imposta sul valore aggiunto (IVA) è applicata al totale corrispettivo per la fornitura (corrispettivo di potenza, corrispettivo punto di prelievo, corrispettivo di energia, comprese l' accisa e le addizionali enti locali) ed è pari al 22%.
Esistono delle categorie di consumatori che possono chiedere l'applicazione di regimi speciali dell'IVA sull'energia elettrica.
Gas
L’imposizione fiscale, stabilita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalle Regioni, incide sulla formazione del prezzo ai Clienti finali attraverso le seguenti voci:
- imposte di consumo (accisa), espressa in Euro/mc, articolata per zona geografica e per scaglioni di consumo;
- addizionale regionale, espressa in €/mc, varia da regione a regione e non può mai essere maggiore della metà dell’imposta di consumo;
- IVA, imposta sul valore aggiunto espressa in termini percentuali, applicata all’importo complessivo della bolletta (comprensivo di imposta di consumo ed addizionale regionale).
Il Decreto Legislativo 26/07 art. 2 definisce le disposizioni in materia di aliquote di accisa (Imposta erariale e addizionale regionale) e di imposta sul valore aggiunto (IVA) da applicare sul gas naturale per gli usi civili.
Accisa
A decorrere dal 1° gennaio 2008, il nuovo sistema di tassazione prevede, per gli usi civili, l’applicazione dell’accisa non più sulla tipologia di utilizzo, ma in scaglioni annuali a “riempimento” (facendo riferimento all’anno solare dal 1/1 al 31/12), stabilendo quattro fasce di consumo:
- 1° fascia fino a 120 mc;
- 2° fascia da 121 mc a 480 mc;
- 3° fascia da 481 mc a 1560 mc;
- 4° fascia oltre 1560 mc.
Per il nord Italia
Scaglione | Consumi (mc/annui) | Accisa (€/mc) |
---|---|---|
1° | fino a 120 | 0,044 |
2° | superiori a 120 | 0,175 |
3° | superiori a 480 | 0,170 |
4° | superiori a 1560 | 0,186 |
Per il sud Italia
Scaglione | Consumi (mc/annui) | Accisa (€/mc) |
---|---|---|
1° | fino a 120 | 0,038 |
2° | superiori a 120 | 0,135 |
3° | superiori a 480 | 0,120 |
4° | superiori a 1560 | 0,150 |
IVA
Anche le disposizioni ai fini IVA sono armonizzate con quelle previste in materia di accise.
È quindi prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta (10%) per la “somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui” (anche in questo caso fa riferimento l’anno solare) e non più alla somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione acqua calda (T1).
Per i consumi oltre il predetto limite, si applicherà l’aliquota ordinaria del 22% sulla parte eccedente. La quota fissa e tutti gli oneri accessori (contrattuali e allacciamenti) sono soggetti all’aliquota ordinaria.