Luce

Alle normali tariffe di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica va aggiunta l'imposizione fiscale, che incide sulla formazione del prezzo ai Clienti finali.

Generalmente il carico fiscale comprende:

  • imposte di consumo (accisa), espressa in €/kWh;
  • IVA, imposta sul valore aggiunto espressa in termini percentuali.

Accisa

Forniture con uso domestico

  • forniture fino a 3 kW (consumi fino a 150 kWh/mese e consumi oltre 150 kWh/mese);
  • forniture con potenza impegnata oltre 3 kW;
  • forniture per non residenti .
FornituraAccisa
(a) €/kWh
Addizionale comunale*
(b) €/kWh
Addizionale provinciale*
(c) €/kWh
Consumi fino a 150 kWh/mese (1) esente  0 0
Consumi oltre 150 kWh/mese (2) 0,0227 0 0
Forniture di residenza anagrafica; con potenza impegnata oltre 3 kW 0,0227 0 0
Forniture per non residenti 0,0227 0 0
(1) In caso di forniture con potenza impegnata fino a 1,5 kW: se si consuma fino a 150 kWh/mese, le imposte non vengono applicate. Se invece si consuma di più, i kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti.
(2) In caso di forniture con potenza impegnata oltre 1,5 kW e fino a 3 kW: se si consuma fino a 220 kWh/mese, le imposte non vengono applicate ai primi 150 kWh. Se si consuma di più, i kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti.
* Addizionali soppresse dal 01/01/2012 nelle regioni a statuto ordinario e dal 01/04/2012 nelle regioni a statuto speciale

 

Forniture con usi diversi dal domestico

FornituraAccisa
€/kWh
Addizionale comunale*
€/kWh
Addizionale provinciale*
€/kWh
0,0125** 0  0 0
* Addizionali soppresse dal 01/01/2012 nelle regioni a statuto ordinario e dal 01/04/2012 nelle regioni a statuto speciale
** aliquota applicata sui primi 200.000 kWh mensili.
Per i consumi che nel mese eccedono tale scaglione, il carico fiscale è diversificato e in particolare:
  • se l’entità del consumo nel mese è nei limiti di 1.200.000 kWh l’eventuale ulteriore consumo oltre 200.000 kWh è tassato con l’aliquota di accisa nella misura di euro 0,0075 per kWh;
  • se invece l’entità del consumo nel mese supera la soglia di 1.200.000 kWh oltre 200.000 kWh l’ulteriore consumo mensile è assoggettato ad un’imposta in misura fissa pari a € 4.820,00.

 

IVA (imposta sul valore aggiunto)

Forniture con uso domestico

Attualmente l'aliquota IVA applicata alla fornitura di energia elettrica per le abitazioni è pari al 10%.

Forniture con usi diversi dal domestico

L' Imposta sul valore aggiunto (IVA) è applicata al totale corrispettivo per la fornitura (corrispettivo di potenza, corrispettivo punto di prelievo, corrispettivo di energia, comprese l' accisa e le addizionali enti locali) ed è pari al 22%.

Esistono delle categorie di consumatori che possono chiedere l'applicazione di regimi speciali dell'IVA sull'energia elettrica.


Gas

L’imposizione fiscale, stabilita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalle Regioni, incide sulla formazione del prezzo ai Clienti finali attraverso le seguenti voci:

  • imposte di consumo (accisa), espressa in Euro/mc, articolata per zona geografica e per scaglioni di consumo;
  • addizionale regionale, espressa in €/mc, varia da regione a regione e non può mai essere maggiore della metà dell’imposta di consumo;
  • IVA, imposta sul valore aggiunto espressa in termini percentuali, applicata all’importo complessivo della bolletta (comprensivo di imposta di consumo ed addizionale regionale).

Il Decreto Legislativo 26/07 art. 2 definisce le disposizioni in materia di aliquote di accisa (Imposta erariale e addizionale regionale) e di imposta sul valore aggiunto (IVA) da applicare sul gas naturale per gli usi civili.

Accisa

A decorrere dal 1° gennaio 2008, il nuovo sistema di tassazione prevede, per gli usi civili, l’applicazione dell’accisa non più sulla tipologia di utilizzo, ma in scaglioni annuali a “riempimento” (facendo riferimento all’anno solare dal 1/1 al 31/12), stabilendo quattro fasce di consumo:

  • 1° fascia fino a 120 mc;
  • 2° fascia da 121 mc a 480 mc;
  • 3° fascia da 481 mc a 1560 mc;
  • 4° fascia oltre 1560 mc.

Per il nord Italia

ScaglioneConsumi (mc/annui)Accisa (€/mc)
fino a 120  0,044
superiori a 120  0,175
3°  superiori a 480   0,170
4°  superiori a 1560  0,186

 

Per il sud Italia

ScaglioneConsumi (mc/annui)Accisa (€/mc)
fino a 120  0,038
superiori a 120  0,135
3°  superiori a 480   0,120
4°  superiori a 1560  0,150

 

IVA

Anche le disposizioni ai fini IVA sono armonizzate con quelle previste in materia di accise.

È quindi prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta (10%) per la “somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui” (anche in questo caso fa riferimento l’anno solare) e non più alla somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione acqua calda (T1).

Per i consumi oltre il predetto limite, si applicherà l’aliquota ordinaria del 22% sulla parte eccedente. La quota fissa e tutti gli oneri accessori (contrattuali e allacciamenti) sono soggetti all’aliquota ordinaria.